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C.da Parcheria, snc Rizziconi (RC)

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STATUTO FONDAZIONE

"Fondazione Francesco Maria Inzitari ONLUS"

Articolo 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "Fondazione Francesco Maria Inzitari ONLUS"" al fine di di onorare e mantenere vivo il ricordo del diciottenne Francesco Maria Inzitari, ucciso dalla mafia il 5 dicembre 2009 e perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
La Fondazione ha il fine di rappresentare lo strumento con il quale contrastare la devianza della sub-cultura delinquenziale e promuovere a beneficio della collettività l'educazione alla cittadinanza e la cultura della legalità; per dare testimonianza dell'intelligenza riflessiva e fortemente morale che ha distinto i pochi anni vissuti da Francesco, indicando il percorso ideale, di forte impegno intellettuale e sociale, che egli avrebbe voluto seguire nella sua vita.

Articolo 2

Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi,
redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata abbiamo per oggetto quanto previsto dall’art.10 D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.ro 460 e che prevedano espressamente l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 3

La Fondazione ha sede in Rizziconi alla contrada Parcheria senza numero civico.

Articolo 4

La Fondazione non ha scopi di lucro.
Fonda le sue attività sulla solidarietà sociale, prevalentemente destinate ai giovani, mediante l'attuazione di iniziative dirette a diffondere l'etica della legalità e del vivere civile, basata sui principi della Costituzione, in opposizione al fenomeno delle organizzazioni criminali, e persegue i seguenti scopi:

  • l'istruzione per contrastare la devianza della sub-cultura delinquenziale e delle altre forme di illegalità e il rischio di emarginazione sociale realizzando anche la "scuola della legalità" con iniziative, attività, pubblicazioni e percorsi didattici rivolti a servizi sociali, ad alunni di scuole di ogni ordine e grado del territorio, porgendo inoltre pieno sostegno agli istituti che si occupano del recupero dei giovani;
    • l'istituzione di tre borse di studio nel ricordo della memoria del giovane Francesco Maria Inzitari, destinate agli alunni delle scuole:
    • elementare di Rizziconi;
    • scuola media "G. Casella" di Rizziconi;
    • Liceo Scientifico "M. Guerrisi" di Cittanova;

da assegnare il 5 dicembre di ogni anno.

Per la realizzazione di tali scopi la Fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonchè tutte le attività in quanto ad esso integrative e accessorie, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4
dicembre 1997 n.ro 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Fondazione, potrà nel perseguimento dei propri fini istituzionali:

  • organizzare dibattiti, seminari di studi, convegni, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche, sovvenzionare studi, ricerche, indagini, stimolare iniziative editoriali, realizzare e distribuire prodotti editoriali, multimediali, video (su qualsiasi supporto) funzionali ai fini istituzionali;
  • contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione;
  • stabilire rapporti anche duraturi e cooperare con Organizzazioni, Istituzioni ed Enti impegnati nella lotta contro la Mafia, la delinquenza organizzata e le altre forme di criminalità;
  • potrà avvalersi di consulenze esterne conferendo a terzi incarichi per l'esecuzione di servizi funzionali al perseguimento dei fini sociali.

La Fondazione si propone, inoltre, di istituire relazioni con altri enti o associazioni aventi finalità similari, scuole, enti locali, ed altre istituzioni su tutto il territorio nazionale e estero, per la realizzazione di gemellaggi,
studio comparato ed altre iniziative rientranti negli scopi associativi.
La Fondazione potrà svolgere, in via diretta o indiretta, attività strumentali che costituiscono fonti per il reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali.
La Fondazione comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni dalla costituzione alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente.
Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Articolo 5

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Collegio dei revisori dei Conti, se necessario.

Articolo 6

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri nominati dai fondatori ovvero da chi succederà ai fondatori ai sensi di legge, in perpetuo.
Durano in carica a tempo indeterminato.
In caso di decadenza di un consigliere per decesso, dimissioni o indegnità, il sostituto sarà cooptato dal presidente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per le attività svolte, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute, se possibile.
Le riunioni sono valide se sono presenti almeno metà più uno dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno.
Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato su domanda motivata da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

  • deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • coordinare lo sviluppo delle attività della Fondazione;
  • elaborare il piano triennale di attività;
  • approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
  • gestire i beni della Fondazione;
  • emanare i regolamenti interni;
  • istituire, se lo riterrà opportuno, la categoria degli "Amici promotori della Fondazione" che sono coloro che ne condividono gli scopi e la sostengono. Tale categoria è meramente onoraria e priva di ogni potere amministrativo e deliberativo;
  • nominare, se lo riterrà opportuno, un Comitato d'onore;
  • fissare le linee programmatiche della Fondazione;
  • costituire, se lo riterrà opportuno, sottocomitati e commissioni a cui delegare determinate funzioni;
  • attuare tutte quelle iniziative che riterrà opportuno per la realizzazione dei propri scopi statutari.

Articolo 7

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione.
Il Presidente deve essere cittadino italiano.
In caso di urgenza prende le decisioni necessarie e ne riferisce, per la ratifica, alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente compie i doveri pertinenti alla sua carica e dirige le attività della Fondazione nel rispetto degli scopi statutari e delle delibere del Consiglio di amministrazione.
Il Presidente viene delegato a compiere quanto necessario per l'ottenimento del riconoscimento da parte dell'Autorità competente e ad apportare al seguente atto tutte quelle modifiche che fossero necessarie o richieste dall'autorità competente.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
Può delegare, su delibera del Consiglio di Amministrazione, parte dei suoi poteri al Vice Presidente, al Segretario o al Tesoriere.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni verranno esercitate dal Vice Presidente, e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Tesoriere.

Articolo 8

Il Segretario redige i rapporti della seduta del Consiglio di Amministrazione e compie ogni altro dovere pertinente alla sua carica.

Articolo 9

Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale e amministra il denaro conformemente alle direttive del Consiglio di Amministrazione.
Egli redige il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Articolo 10

I mezzi finanziari per il raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto sono costituiti da:

  • la dotazione patrimoniale iniziale della Fondazione costituita dalla piena proprietà dei beni citati nell'atto costitutivo;
  • contributi e offerte di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche e private, della Comunità Europea;
  • rimborsi conseguenti a convenzioni e entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • contributi da organismi nazionali e internazionali;
  • beni mobili, immobili, donazioni, eredità, legati che potranno pervenire alla Fondazione in qualunque momento;
  • proventi provenienti dalla commercializzazione di libri, riviste, opuscoli e giornali in genere.

L'anno finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Per nessuna ragione si può rivendicare la comproprietà del patrimonio.
I fondi sono depositati presso gli Istituti bancari e postali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.
Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 11

La revisione dei conti è affidata ai Revisori dei Conti nominati dai fondatori, o dai loro successori ai sensi di legge, e sono rieleggibili.

Articolo 12

Lo Statuto può essere cambiato solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti dell’organo amministrativo.

Articolo 13

La Fondazione ha durata indeterminata.
In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, i quali compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio eventualmente residuato dopo la completa soddisfazione degli obblighi e oneri assunti. Il patrimonio della Fondazione sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.ro 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

Per tutto quanto non regolato da questo atto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

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